La recente riforma dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 ha modificato in maniera significativa la disciplina del fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti. A poche settimane dall’intervento legislativo, la Corte di Cassazione è già intervenuta su uno dei profili più delicati della nuova disciplina: quando la reiterazione delle condotte di spaccio può essere considerata “abituale” al punto da impedire il riconoscimento della lieve entità?
Con la sentenza n. 32649/2026, depositata il 2 settembre 2026, la Sesta Sezione penale ha tracciato una distinzione particolarmente importante tra occasionalità, non occasionalità e abitualità della condotta.
La decisione assume immediata rilevanza pratica. La presenza di più episodi di cessione, infatti, non consente automaticamente di qualificare una condotta come abituale. Secondo la Cassazione, l’abitualità richiede un grado ulteriore di serialità e stabilità, tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa.
La riforma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il fatto di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 rappresenta una fattispecie autonoma di reato, destinata a ricomprendere le condotte che, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell’azione, nonché alla qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, presentino una ridotta offensività.
Nel 2026 il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disposizione. Il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha introdotto una causa ostativa collegata all’abitualità della condotta, ponendo immediatamente un problema interpretativo: quando una pluralità di episodi può dirsi realmente “abituale”?
La questione è particolarmente rilevante perché non ogni reiterazione della condotta è necessariamente espressione di abitualità. Proprio su questo confine interviene la sentenza n. 32649/2026 della Corte di Cassazione.
Il principio affermato dalla Cassazione n. 32649/2026
La sentenza n. 32649/2026 affronta direttamente il significato da attribuire al requisito dell’abitualità introdotto dal legislatore quale causa ostativa al riconoscimento del fatto di lieve entità.
La Corte di Cassazione chiarisce che l’abitualità non può essere sovrapposta alla semplice non occasionalità. Si tratta di concetti diversi, caratterizzati da una differente intensità della reiterazione della condotta.
Secondo la Sesta Sezione, l’abitualità richiede una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa. La non occasionalità, invece, presuppone una condotta che non sia meramente episodica, ma che non raggiunge ancora quel livello di reiterazione e stabilità proprio dell’abitualità. Corte di Cassazione
Questa distinzione assume particolare rilievo sul piano difensivo: la mera pluralità degli episodi non può essere automaticamente identificata con l’abitualità. Occorre verificare in concreto se le condotte contestate presentino quella serialità e quella stabilità richieste dalla nuova disposizione.
Più episodi di spaccio escludono automaticamente la lieve entità?
No. Il numero degli episodi, considerato isolatamente, non risolve la questione.
La sentenza impone una valutazione più articolata. Il giudice deve distinguere una condotta semplicemente non episodica da una vera e propria attività caratterizzata da abitualità, verificando se la reiterazione sia tale da manifestare una stabile propensione all’attività criminosa.
Ne deriva che, nei procedimenti per stupefacenti, assume particolare importanza la ricostruzione concreta delle singole condotte: il loro numero, la distanza temporale, le modalità operative, il contesto nel quale sono avvenute e gli ulteriori elementi disponibili non possono essere sostituiti da un automatismo fondato sulla mera presenza di più episodi.
La pronuncia è particolarmente significativa perché la Cassazione colloca espressamente l’abitualità su un piano diverso dalla non occasionalità, che era già stata oggetto di precedente elaborazione giurisprudenziale.
Le conseguenze sul piano difensivo
La distinzione tracciata dalla Cassazione incide direttamente sulla strategia difensiva nei procedimenti per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
Dopo la riforma del 2026, infatti, l’accertamento non può arrestarsi alla constatazione dell’esistenza di una pluralità di episodi. Per escludere la lieve entità sulla base della nuova causa ostativa occorre verificare se le condotte presentino caratteristiche tali da integrare quella serialità stabile che, secondo la Cassazione, contraddistingue l’abitualità.
Sul piano difensivo diventa quindi essenziale ricostruire con precisione il contesto concreto nel quale si collocano le condotte contestate, valorizzando, tra gli altri elementi, la loro collocazione temporale, le modalità delle cessioni, la quantità e la qualità dello stupefacente, i mezzi impiegati e, più in generale, gli elementi dai quali possa desumersi – oppure escludersi – una stabile organizzazione dell’attività illecita.
La questione non è meramente terminologica. La stessa Corte di Cassazione distingue espressamente tre differenti situazioni: il fatto episodico, la condotta non occasionale e la condotta continuativa e abituale. Quest’ultima richiede un livello di reiterazione e stabilità ulteriore rispetto alla semplice non occasionalità.
Lieve entità e valutazione concreta del fatto
La sentenza n. 32649/2026 conferma l’importanza di evitare automatismi nella qualificazione giuridica delle condotte in materia di stupefacenti.
L’accertamento della lieve entità continua a richiedere una valutazione complessiva del fatto alla luce dei parametri indicati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Alla tradizionale valutazione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, nonché della qualità e quantità delle sostanze, si aggiunge oggi la necessità di confrontarsi con la nuova causa ostativa introdotta dal legislatore nel 2026.
La difesa è pertanto chiamata a distinguere due piani: da un lato, la verifica della concreta offensività del fatto; dall’altro, l’accertamento dell’eventuale carattere continuativo e abituale delle condotte secondo i criteri individuati dalla più recente giurisprudenza.
La pronuncia del 2 settembre 2026 assume particolare rilievo proprio perché fornisce una prima delimitazione interpretativa della nuova disciplina, chiarendo che abitualità e semplice reiterazione non sono concetti sovrapponibili.
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Domande frequenti sulla lieve entità dopo la riforma del 2026
Più episodi di spaccio escludono sempre il fatto di lieve entità?
Non necessariamente. La Cassazione, con la sentenza n. 32649/2026, ha chiarito che la non occasionalità della condotta non coincide con la sua abitualità. Quest’ultima richiede una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa. La valutazione deve quindi essere effettuata sulle caratteristiche concrete del caso.
Quando una condotta di spaccio può essere considerata abituale?
L’abitualità presuppone qualcosa di più della semplice reiterazione. Secondo la Cassazione occorre una serialità dotata di sufficiente stabilità, tale da rivelare una stabile propensione all’attività criminosa. Proprio la distinzione tra condotta non occasionale e condotta abituale costituisce uno degli aspetti centrali della sentenza n. 32649/2026.
Cosa deve valutare il giudice per riconoscere la lieve entità?
La valutazione deve considerare complessivamente i parametri previsti dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, tra cui mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze. Dopo la riforma del 2026 assume inoltre specifica rilevanza la verifica dell’eventuale carattere continuativo e abituale delle condotte nei termini previsti dalla nuova disciplina.
Conclusioni
La sentenza n. 32649/2026 costituisce uno dei primi interventi della Corte di Cassazione sulla nuova disciplina del fatto di lieve entità dopo la riforma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Il principio affermato dalla Sesta Sezione assume particolare rilievo perché impedisce di sovrapporre concetti differenti: reiterazione, non occasionalità e abitualità non sono sinonimi. L’abitualità richiede un livello ulteriore di serialità, idoneo a evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa.
La portata della decisione è soprattutto pratica. Nei procedimenti per stupefacenti diventa ancora più importante ricostruire analiticamente le singole condotte contestate e il contesto nel quale esse si inseriscono, evitando che la mera pluralità degli episodi si traduca in un automatismo nella qualificazione giuridica del fatto.
La pronuncia del settembre 2026 apre quindi una fase interpretativa particolarmente significativa: sarà la giurisprudenza dei prossimi mesi a definire ulteriormente il confine tra semplice reiterazione e vera e propria abitualità e, conseguentemente, l’ambito applicativo della nuova causa ostativa.
Studio Legale La Rana & Partners presta assistenza nei procedimenti penali in materia di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica delle condotte, all’applicazione dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 e alle questioni cautelari connesse.