Maltrattamenti e stalking dopo la fine della convivenza: quando possono concorrere

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La cessazione della convivenza non determina necessariamente la fine delle condotte penalmente rilevanti maturate all’interno di una relazione familiare.

Minacce, molestie, aggressioni, controlli insistenti o comportamenti persecutori possono infatti proseguire anche dopo la separazione. In questi casi diventa essenziale stabilire se le condotte successive continuino a integrare il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., oppure assumano autonoma rilevanza come atti persecutori (stalking) ai sensi dell’art. 612-bis c.p.

Sul rapporto tra le due fattispecie è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14882 del 24 aprile 2026, affrontando anche gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 181/2025.

Maltrattamenti e stalking sono due reati diversi

Il reato di maltrattamenti in famiglia tutela la persona rispetto a una pluralità di condotte vessatorie inserite in un rapporto familiare o di convivenza e caratterizzate, secondo la concreta vicenda, da una situazione di abituale sopraffazione.

Lo stalking, invece, punisce condotte reiterate di minaccia o molestia che provochino uno degli eventi indicati dall’art. 612-bis c.p., come un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o altrui oppure l’alterazione delle proprie abitudini di vita.

La distinzione diventa particolarmente delicata quando una relazione termina, ma le condotte aggressive o persecutorie continuano.

Cosa accade quando termina la convivenza

È proprio questo il problema affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 14882/2026.

La Corte ha ritenuto configurabile il concorso tra il delitto di maltrattamenti e quello di atti persecutori aggravati quando comportamenti violenti e molesti, iniziati nell’ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza.

In altri termini, le condotte successive alla fine della convivenza non vengono necessariamente assorbite nei maltrattamenti precedentemente commessi.

Questo significa che, in presenza dei rispettivi elementi costitutivi, la vicenda può essere suddivisa in due segmenti penalmente rilevanti: quello maturato durante la convivenza e quello successivo alla sua cessazione.

La riforma dell’art. 572 c.p. e la legge n. 181/2025

La decisione assume particolare importanza perché tiene conto della modifica dell’art. 572 c.p. introdotta dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181.

La novella ha esteso espressamente l’ambito della disposizione alla persona non più convivente quando agente e vittima siano legati da un vincolo nascente dalla filiazione.

La Cassazione ha tuttavia precisato che la nuova disciplina, quando produce effetti penali sfavorevoli, non può essere applicata retroattivamente.

La collocazione temporale dei singoli comportamenti assume quindi un’importanza decisiva: occorre ricostruire quando siano state poste in essere le condotte, quando sia cessata effettivamente la convivenza e quale disciplina fosse applicabile in quel momento.

Non basta parlare genericamente di una relazione conflittuale

Dal punto di vista difensivo, qualificare correttamente i fatti richiede un’analisi concreta della vicenda.

Non ogni litigio, conflitto di coppia o rapporto difficile integra automaticamente il delitto di maltrattamenti; allo stesso modo, non ogni contatto insistente con l’ex partner realizza necessariamente il delitto di stalking.

Devono essere verificati gli elementi richiesti dalle singole fattispecie penali e, soprattutto, deve essere ricostruita con precisione la sequenza temporale delle condotte.

Messaggi, telefonate, conversazioni, testimonianze, accessi presso l’abitazione o il luogo di lavoro, eventuali interventi delle forze dell’ordine e documentazione sanitaria possono assumere rilievo nella ricostruzione complessiva del rapporto.

La fine della relazione può quindi cambiare la qualificazione giuridica

È uno degli aspetti più interessanti della pronuncia.

Una condotta che si inserisce nella sistematica dinamica maltrattante durante la convivenza deve essere valutata nel contesto dell’art. 572 c.p.; le condotte poste in essere successivamente alla cessazione della convivenza possono invece assumere autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 612-bis c.p., qualora ne ricorrano i presupposti.

La cessazione della convivenza, pertanto, non rappresenta soltanto un dato personale, ma può costituire un vero spartiacque nella qualificazione penalistica dei fatti.

Maltrattamenti e misure cautelari: un’altra recente decisione della Cassazione

Il tema assume particolare rilevanza anche nella fase cautelare.

Con la sentenza n. 32652 del 2 settembre 2026, la Sesta Sezione della Cassazione ha chiarito che, nell’ambito di una richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare applicata per maltrattamenti, il silenzio della persona offesa chiamata a interloquire ai sensi dell’art. 299, comma 3, c.p.p. non consente, da solo, di ritenere cessato il pericolo di reiterazione.

Secondo la Corte, l’interlocuzione della persona offesa costituisce una facoltà: dalla sua mancata risposta non può automaticamente desumersi né l’assenza di una situazione di pericolo né il venir meno del timore per la propria incolumità.

Anche sotto questo profilo emerge quindi la necessità di una valutazione concreta degli elementi posti a fondamento della misura cautelare.

E se la persona offesa non si presenta al processo per stalking?

Un’altra recente pronuncia riguarda la querela.

La Cassazione, con la sentenza n. 31583 del 19 agosto 2026, ha affermato che, nel procedimento per atti persecutori, la mancata comparizione all’udienza della persona querelante citata come testimone non determina una remissione tacita della querela.

La ragione risiede nel particolare regime previsto dall’art. 612-bis, comma 4, c.p., che rende incompatibile tale forma di remissione tacita e prevede, nei casi in cui la querela sia rimettibile, la remissione processuale secondo le forme previste dalla legge.

Perché è importante ricostruire esattamente la cronologia dei fatti

Nei procedimenti per maltrattamenti, stalking e più in generale nei reati ricompresi nell’area del cosiddetto Codice Rosso, la successione temporale degli episodi può incidere in maniera determinante sulla qualificazione giuridica.

Occorre distinguere ciò che è accaduto durante la convivenza da ciò che è avvenuto dopo la separazione e verificare, per ciascun periodo, la natura, la frequenza e gli effetti delle condotte contestate.

La sentenza n. 14882/2026 conferma quindi l’importanza di evitare qualificazioni automatiche: il rapporto tra maltrattamenti e stalking deve essere ricostruito alla luce delle caratteristiche concrete del caso e della disciplina applicabile nel tempo.

Avv. Giuseppe La Rana – Avvocato penalista
Assistenza e difesa nei procedimenti penali in materia di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori (stalking), violenza domestica e reati rientranti nella disciplina del Codice Rosso.


FAQ

Maltrattamenti e stalking possono essere contestati insieme?
Sì. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità del concorso quando le condotte maturate durante la convivenza proseguano, ricorrendone i presupposti, come atti persecutori dopo la sua cessazione.

La separazione fa cessare automaticamente il reato di maltrattamenti?
No. È necessario verificare il rapporto esistente tra le parti, la presenza di eventuali figli, il momento dei fatti e la disciplina applicabile.

I comportamenti dell’ex partner dopo la separazione possono costituire stalking?
Sì, se presentano gli elementi richiesti dall’art. 612-bis c.p. Non è però sufficiente la semplice conflittualità successiva alla separazione.

Se la persona offesa non risponde sulla revoca della misura cautelare significa che non ha più paura?
No. La Cassazione n. 32652/2026 ha espressamente escluso che dal silenzio della persona offesa possa automaticamente ricavarsi una simile conclusione.

Se la persona offesa non si presenta all’udienza per stalking, la querela è rimessa?
Non per questo solo fatto. La Cassazione n. 31583/2026 ha escluso che la mancata comparizione del querelante citato come testimone integri quella forma di remissione tacita.