Il rapporto tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario rappresenta uno dei temi più delicati per le imprese raggiunte da un provvedimento prefettizio antimafia.
Con la sentenza n. 21077 del 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute su una questione particolarmente rilevante: quali poteri abbia il giudice della prevenzione quando un’impresa destinataria di interdittiva antimafia chiede di essere ammessa al controllo giudiziario volontario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011.
La decisione chiarisce che il Tribunale della prevenzione non è chiamato soltanto a verificare se l’impresa possa essere risanata, ma deve compiere una propria valutazione sull’esistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Interdittiva antimafia e controllo giudiziario volontario
L’informazione antimafia interdittiva può produrre conseguenze particolarmente incisive sull’attività dell’impresa e sui suoi rapporti con la pubblica amministrazione.
Il legislatore ha tuttavia previsto, attraverso l’art. 34-bis del Codice antimafia, lo strumento del controllo giudiziario delle aziende.
In particolare, il comma 6 consente all’impresa destinataria di un’informazione antimafia interdittiva, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, di richiedere volontariamente l’applicazione del controllo giudiziario.
Proprio sull’ampiezza della valutazione spettante al giudice chiamato a decidere tale richiesta si era formato un contrasto interpretativo, risolto nel 2026 dalle Sezioni Unite.
Cosa hanno stabilito le Sezioni Unite n. 21077/2026
Le Sezioni Unite hanno affermato un principio di particolare importanza.
Quando l’impresa destinataria dell’interdittiva antimafia impugna il provvedimento davanti al giudice amministrativo e contemporaneamente richiede l’ammissione al controllo giudiziario volontario, il giudice della prevenzione dispone di un’autonoma cognizione nell’ambito dei compiti attribuitigli.
Deve quindi verificare anche l’effettiva sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Se, all’esito di tale valutazione, il giudice accerta l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, deve rigettare la richiesta di controllo giudiziario. È questo il principio espressamente indicato dalla Corte di Cassazione nella sintesi ufficiale della decisione.
Perché può essere rigettata la richiesta di un’impresa ritenuta “sana”?
È probabilmente l’aspetto più significativo della pronuncia.
A prima vista può apparire paradossale: l’impresa chiede di essere sottoposta a controllo giudiziario proprio per poter proseguire la propria attività, ma la richiesta può essere respinta perché il giudice ritiene che non sussista alcun pericolo di infiltrazione mafiosa.
La spiegazione risiede nella funzione dello strumento.
Il controllo giudiziario non costituisce semplicemente un meccanismo attraverso il quale neutralizzare gli effetti dell’interdittiva. Presuppone l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 34-bis del Codice antimafia.
Le Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto al giudice della prevenzione il potere di compiere una propria valutazione dei presupposti rilevanti, senza essere vincolato alla valutazione posta alla base dell’interdittiva prefettizia. Corte di Cassazione
Il rapporto tra giudice amministrativo e giudice della prevenzione
La sentenza assume particolare rilievo anche perché distingue i diversi piani sui quali operano i due giudizi.
L’impugnazione dell’interdittiva antimafia resta affidata alla giurisdizione amministrativa.
La richiesta di controllo giudiziario, invece, apre un procedimento davanti al giudice della prevenzione, chiamato a svolgere le valutazioni che gli competono ai sensi dell’art. 34-bis.
La pendenza del ricorso amministrativo contro l’interdittiva non impedisce quindi al giudice della prevenzione di compiere autonomamente l’accertamento necessario per decidere sulla richiesta di controllo giudiziario.
Le conseguenze per la difesa dell’impresa
La pronuncia delle Sezioni Unite rende ancora più importante il coordinamento tra la difesa contro l’interdittiva antimafia e il procedimento per l’ammissione al controllo giudiziario.
Non è sufficiente considerare quest’ultimo come una conseguenza quasi automatica dell’esistenza dell’interdittiva.
La strategia difensiva deve invece tenere conto della diversa funzione dei procedimenti, degli elementi sui quali si fonda il provvedimento prefettizio e della situazione concreta dell’impresa.
Documentazione societaria, rapporti commerciali, organizzazione interna, sistemi di controllo, eventuali misure di discontinuità e tutti gli elementi utili a ricostruire la reale situazione aziendale possono assumere particolare rilevanza nella valutazione giudiziaria.
Controllo giudiziario e continuità aziendale
Il tema assume una rilevanza pratica evidente perché l’interdittiva antimafia può incidere profondamente sulla continuità dell’attività economica.
Per questo la scelta degli strumenti attraverso i quali reagire al provvedimento prefettizio richiede una valutazione complessiva della posizione dell’impresa.
Ricorso davanti al giudice amministrativo e richiesta di controllo giudiziario operano infatti su piani distinti, sebbene strettamente collegati.
La sentenza n. 21077/2026 rende ancora più evidente la necessità di predisporre una strategia coordinata sin dalle prime fasi successive all’adozione dell’interdittiva.
Domande frequenti su interdittiva antimafia e controllo giudiziario
Un’impresa colpita da interdittiva antimafia può chiedere il controllo giudiziario?
L’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011 disciplina la possibilità, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, di richiedere volontariamente l’applicazione del controllo giudiziario.
Il giudice del controllo giudiziario è vincolato dall’interdittiva del Prefetto?
No. Secondo le Sezioni Unite n. 21077/2026, nell’ambito della valutazione che gli compete il giudice della prevenzione può autonomamente accertare la sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Cosa accade se il giudice ritiene inesistente il pericolo di infiltrazione?
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tale situazione, il giudice deve rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario.
Il ricorso contro l’interdittiva e il controllo giudiziario sono la stessa cosa?
No. L’impugnazione dell’interdittiva e il procedimento relativo al controllo giudiziario hanno oggetto, funzione e sedi giurisdizionali differenti, pur potendo riguardare la medesima situazione aziendale.
Conclusioni
La sentenza delle Sezioni Unite n. 21077/2026 costituisce un importante chiarimento sui rapporti tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario.
Il giudice della prevenzione non svolge una verifica meramente formale dell’interdittiva, ma esercita i poteri di cognizione che gli sono attribuiti dall’art. 34-bis del Codice antimafia. L’accertamento dell’assenza del pericolo di infiltrazione può pertanto determinare il rigetto della stessa richiesta di controllo.
Per le imprese interessate diventa quindi particolarmente importante impostare in maniera coordinata la difesa contro l’interdittiva e la strategia relativa all’eventuale accesso al controllo giudiziario.
Lo Studio Legale La Rana & Partners, con l’Avv. Giuseppe La Rana, assiste imprese e amministratori nei procedimenti relativi alle interdittive antimafia, alle misure di prevenzione e al controllo giudiziario delle aziende, nonché nei connessi profili di diritto penale dell’impresa.